Studio Cesetti

Le Pubblicazioni



Convegno "Parte Civile"

in "Foro Romano", n.3/4, 2002, pagg. 269-271.

--

Il 7 giugno 2002 si è tenuto in Roma, presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Convegno su “La costituzione di parte civile nel processo penale”.

La Tavola Rotonda, organizzata dall’Avvocato Generale dello Stato Luigi Mazzella e presieduta dal Giudice della Corte Costituzionale Prof. Giovanni Maria Flick, ha contato sulla partecipazione di relatori illustri: il Sen. Prof. Avv. Guido Calvi, Membro della II Commissione Giustizia del Senato; l’Avv. Paolo Vittorio di Tarsia di Belmonte, Vice Avvocato Generale dello Stato; il Prof. Avv. Giuseppe Frigo, Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane; l’Avv. Antonio Marini, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma; l’On. Prof. Avv. Gaetano Pecorella, Presidente della II Commissione Giustizia della Camera.

Fra gli invitati erano presenti il Sen. Prof. Avv. Giuliano Vassalli, già Presidente della Corte Costituzionale, l’Avv. Federico Bucci, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nonché numerosi Avvocati dello Stato e stimati penalisti italiani.

Con questo incontro l’Avvocatura dello Stato ha inteso aprire un dibattito per approfondire il tema della costituzione di Parte Civile sotto diversi profili: per chiedersi se costituisca ancora uno strumento concretamente utile per ottenere il risarcimento dei danni da parte della persona offesa; per valutare se e come incida sul principio del giusto equilibrio tra accusa e difesa; per le possibili ricadute sulla durata “irragionevole” dei processi, alla luce delle recenti iniziative di Strasburgo ed italiane (c.d. legge Pinto); per riflettere se la costituzione di parte civile nel processo penale ponga problemi ai fini di una corretta politica giudiziaria, di una concreta attuazione del principio costituzionale del “giusto processo” e del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.

Ha aperto i lavori l’Avv. Gen. dello Stato Luigi Mazzella con la precisazione delle differenze che l’istituto della Parte Civile presenta rispetto alle esperienze giuridiche degli altri Paesi dell’Unione Europea.

Il dibattito è cominciato con l’invito del Prof. Flick a dedicarsi alle questioni della parità di armi tra le parti e della ragionevole durata del processo penale, sorte dopo la modifica dell’art. 111 Cost.

Secondo il Sen. Prof. Avv. Guido Calvi è opportuno che il risarcimento dei danni derivanti dal reato, in tutti i sistemi di diritto penale informati al modello accusatorio, trovi la sua sede naturale nel processo civile. Vi sono, infatti, l’esigenza di evitare che la difesa fronteggi due accuse, il P.M. e la P.C., e quella di impedire una duplicazione dei giudizi, situazione che si verifica quando, ottenuta la condanna, ci si rivolge nuovamente al Giudice, quello civile, per la liquidazione dei danni.

Per l’Avv. Paolo Vittorio di Tarsia di Belmonte, tuttavia, queste non sono situazioni problematiche: è vero, infatti, che dopo la condanna spesso la P.C. chiede la liquidazione dei danni in sede civile, ma è pur vero che lo stesso risultato può essere ottenuto se durante il processo penale essi vengono quantificati in modo preciso e puntuale. Per quanto attiene, poi, alle tematiche di Diritto Costituzionale è utile precisare che l’Art. 111 Cost. non si riferisce al numero delle Parti costituite in giudizio, bensì alla parità dei poteri attribuiti alle Stesse; il secondo comma dell’articolo, esattamente, recita: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Secondo l’On. Prof. Avv. Gaetano Pecorella il modello accusatorio al quale ci si va sempre più uniformando esige una scelta di campo: o la P.C. assurge a vera e propria parte contrapposta all’imputato e con pari poteri, come previsto dall’art. 111 Cost., oppure Essa deve essere totalmente espunta dal rito penale. Ebbene, sempre secondo l’illustre penalista, ci sono ragioni per cui sembra preferibile percorrere la seconda strada: non solo le questioni poste dall’Avv. Calvi sono reali, ma è necessario anche considerare che la presenza delle parti private allunga oggettivamente i tempi del giudizio ingolfando il procedimento con l’aumento del numero delle notifiche, con l’inutile duplicazione dell’assunzione delle prove già effettuata dal P.M. in dibattimento e, in definitiva, con lo sbilanciamento della c.d. cross-examination, tutto a scapito di un processo snello e di durata ragionevole.

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma Antonio Marini ha basato il proprio intervento su ragioni di fatto piuttosto che di diritto. Secondo l’Avv. Marini, infatti, la volontà della Parte Civile non è sempre quella di ottenere un risarcimento nummario; spesso Essa cerca una soddisfazione morale. La P.O., in tutti i reati in cui l’oggetto dell’offesa non è un bene patrimoniale, desidera la condanna del reo per ottenere giustizia; quanto qui sostenuto trova conferma palese nella pratica forense di tutti i giorni, considerato che spessissimo vengono avanzate richieste di risarcimento per sole 1.000 £. (rectius: 1 Euro). In conclusione, ritenere che la P.C. non sia più uno strumento utile solo sulla base di elementi di diritto non è un’analisi esaustiva del problema; per valutare l’Istituto bisogna anche considerare cosa capita nella mente dell’uomo medio quando viene offeso nella persona o nell’onore: si pensi, ad esempio, a come potremmo sentirci se qualcuno uccidesse uno dei nostri cari e noi non fossimo posti nella condizione di poter partecipare al processo contro quell’individuo.

Per il Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane Giuseppe Frigo, invece, la Parte Civile ha senso solo nella fase delle indagini preliminari; essa, infatti, una volta esercitata l’azione penale, diventa “un ramo secco” del processo. Bisogna chiedersi, invece, se sia valido un sistema di diritto che affida l’esercizio dell’azione penale al solo P.M.: probabilmente sarebbe opportuno concedere tale potere anche alla Persona Offesa in tutti i casi in cui vi sia inerzia da parte del suo Titolare.

In conclusione, da quanto emerso dal Convegno, le questioni intorno alla P.C. sollevate dalla novella dell’art. 111 Cost. e dalle modifiche legislative di questi ultimi anni sono numerose e complicate, sicché sembra auspicabile un approfondito lavoro legislativo di coordinamento con il resto del codice di rito.

Ho sottoposto il “riferimento” sul “Convegno” all’Avv. Barraco presso il cui studio svolgo la pratica forense e così aggiungo le Sue personali considerazioni :

“Rispondo a Calvi che rappresenta l’esigenza di evitare che la difesa a volte fronteggi due accuse, il P.M. e la P.C…
fatta salva l’ipotesi di procedimenti per disastri (aviatori – ferroviari) nei quali le Parti Civili potrebbero essere numerose, nei processi gravi, di norma, a molti imputati corrispondono altrettanti difensori, a volte il doppio, e il P.M. è uno solo!”

* * *

“Ottima e vera la tesi di Tarsia di Belmonte : se la P.C. nelle sue conclusioni scritte quantifica il danno in modo preciso e puntuale, questo verrà sicuramente liquidato dal giudice penale:

Ad esempio il Tribunale di Milano, il 20 Luglio 2001, ha condannato Acampora, con il rito abbreviato, ad anni 6 di reclusione e 1000 (mille) miliardi di risarcimento danni alla parte civile IMI-SIR!”

* * *

“La tesi di Pecorella si spiega per la sua posizione di difensore di imputati illustri che, ovviamente, non gradiscono la presenza delle parti civili e a mio avviso non risponde a realtà l’affermazione che la presenza delle parti private comporta l’allungamento dei processi in quanto le parti lese, anche se non sono costituite, devono comunque essere citate per legge!”

* * *

“Ottimo, profondo e concreto l’intervento del P.G. Marini: infatti le parti lese hanno diritto di farsi rappresentare per rivendicare quei diritti che a volte possono essere trascurati dal PM”.

* * *

“Dissento da Frigo : la P.C. non è mai un “ramo secco” a meno che sia affidata a un difensore “secco” anche lui…”.

 

<< Ritorna a "Pubblicazioni"


Studio Legale Cesetti. P.IVA 08590131002 | privacy policy | credits